Guide pratiche

  • In caso di licenziamento con mancato preavviso di colf e badanti, al lavoratore spetta un’indennità sostitutiva per i periodi di ferie non godute e di mancato preavviso. Su queste somme vanno poi anche calcolati i giorni di contribuzione INPS.

  • Si definisce lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.

  • L’articolo 2095 del codice civile definisce le categorie dei lavoratori dividendoli in quattro tipologie : operai, impiegati, quadri e dirigenti. L’esigenza di una classificazione del personale subordinato nasce dalla necessità di designare l’ampiezza della sfera di autonomia e di responsabilità dei lavoratori, definendo le funzioni e i compiti concreti dei dipendenti. 

    L’importanza di tale definizione risulta fondamentale poiché un errore di valutazione potrebbe comportare significative conseguenze e potenziali controversie sul piano giuridico, sia nei confronti del lavoratore stesso che col personale ispettivo.

    La Legge n. 190 del 1985 prevede espressamente che “la categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”. 

    Con questa definizione il legislatore, modificando l’art. 2095 c.c., introduce questa ulteriore categoria a sostegno delle tre preesistenti, collocandola tra quella del dirigente e quella dell’impiegato o in determinate realtà, a quella dell’operaio altamente specializzato. Per molte società poi dove mancano le figure dirigenziali, la figura del quadro può arrivare a rappresentare la categoria più elevata di dipendenti, ponendosi al di sotto solo del datore di lavoro.
  • L’Inps, dopo aver provveduto a comunicare a aziende e intermediari l’ammissione al beneficio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello come confermato per l’anno 2012 dal Decreto interministeriale 27 dicembre 2012, con il messaggio 14855 del 20 settembre 2013 procede a fornire le modalità operative di concreta fruizione di questo sgravio introdotto dalla legge n. 247/2007.

    Tali operazioni si devono concludere entro il 16 dicembre 2013 e all'atto del conguaglio ogni datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di sua personale competenza.

    L’incentivo si applica anche agli accordi aziendali e alle specifiche intese previste dall'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (c.d. “contratti di prossimità”).

    Il tetto massimo è del 2,25% sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di “secondo livello”, relativi all’anno 2012.

    La misura dello sgravio, nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, è articolata nel modo seguente: 25% dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; 100% sulla quota del lavoratore.

    Gli importi comunicati dall’Inps in sede di ammissione al beneficio risultano essere la misura massima dell’agevolazione conguagliabile, pertanto il conguaglio dovrà limitarsi alla quota effettivamente spettante.

    Il beneficio stesso è soggetto al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi e alla regolarità della posizione contributiva.

    Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi da entrambe le tipologie di contrattazione, quindi aziendale e territoriale, il beneficio in oggetto dovrà essere fruito in proporzione.

  • Lo stage, che nel linguaggio comune viene definito anche tirocinio, rappresenta in questo delicato periodo storico una forma di inserimento  da parte dei giovani nel mercato del lavoro, al fine di realizzare momenti di alternanza tra lo studio e il lavoro e agevolare le scelte professionali attraverso un’esperienza diretta con il mondo produttivo.

  • L’Inps, con la circolare n. 32 del 26 febbraio 2013, comunica le “Nuove modalità di rilascio del CUD”.

    Infatti, per via di una disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), quest’anno gli Enti previdenziali non invieranno più il Cud in forma cartacea, salvo espressa richiesta dell’interessato. Il canale principale sarà Internet.
    Ma vediamo nel dettaglio tutti i possibili canali.

  • Come dispone l’art.4 dello Statuto dei lavoratori,” è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. Tuttavia si prevede la possibilità di un loro impiego qualora gli impianti siano diretti a soddisfare esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro e solo indirettamente possano comportare un controllo della sfera personale dei lavoratori. Tali finalità devono, pertanto, essere l’unico obiettivo perseguito dal datore di lavoro.