Previdenza complementare


previdenza complementare

Il sistema di previdenza complementare è costituito da "forme pensionistiche volontarie", integrative del sistema di pensione obbligatorio, al fine di assicurare un livello di copertura più elevato. La previdenza complementare è regolamentata dal D.Lgs. n.252/2005 entrato in vigore a partire dal 1°gennaio 2007.

Possiamo avere diverse tipologie di previdenza complementare:
- previdenza complementare con fondi pensione aperti
- previdenza complementare con fondi pensione chiusi (o negoziali)
- previdenza complementare con piani individuali pensionistici: sono forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

I fondi di previdenza complementare chiusi sono stabiliti dai contratti collettivi e rivolti ai lavoratori appartenenti ad una determinata categoria, impresa o ad un determinato territorio individuata negli stessi accordi collettivi; sono un esempio: il FON.TE. fondo pensione complementare per il settore del commercio, il FONDAPI fondo complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende, COMETA fondo per i lavoratori dell'industria metalmeccanica.

L’attività della previdenza complementare del "fondo pensione negoziale" consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse e nell’erogazione delle prestazioni. La gestione finanziaria delle risorse è invece affidata a soggetti esterni specializzati, ad esempio banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare.

Nella previdenza complementare a fondi pensione aperti i fondi sono istituiti direttamente dalle banche, dalle assicurazioni, dalle società di gestione del risparmio (un esempio è rappresentato dall’assicurazione Generali, dalla Ras, dalla Banca Mediolanum) che gestiscono i contributi versati in maniera completamente autonoma rispetto all’attività propria della società stessa e nell’esclusivo interesse degli aderenti al fondo.

I fondi di previdenza complementare sono finanziati mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del T.f.r maturato.

Le prestazioni vengono erogate dai fondi di previdenza complementare alla maturazione del diritto alla pensione erogata dal regime obbligatorio.

Ai lavoratori viene riconosciuta la possibilità di trasferire la propria posizione individuale da una forma pensionistica complementare ad un altro fondo di previdenza complementare, decorsi due anni dall’iscrizione al fondo inizialmente scelto.

Aderendo ad un fondo di previdenza complementare è possibile anche ottenere un’anticipazione dei contributi versati per:
• il sostenimento delle spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture sanitarie pubbliche relative a sé, al coniuge e ai figli, fino al 75% della posizione individuale maturata,
• l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli, dopo 8 anni di iscrizione al fondo e fino al 75% della posizione maturata,
• ulteriori esigenze dopo 8 anni di iscrizione al fondo e fino al 30% della posizione individuale maturata.


Vuoi saperne di più sui vari fondi di previdenza complementare? Contattaci per una consulenza gratuita!



15/11/2011