Preavviso di licenziamento


preavviso di licenziamento

La parte che esercita il diritto di recesso dal contratto di lavoro deve rispettare il cd. preavviso di licenziamento.

In vero, il preavviso di licenziamento indica il termine che intercorre tra la comunicazione della risoluzione del contratto di lavoro e il momento in cui la stessa acqusta efficacia e ha lo scopo di evitare che la risoluzione immediata del contratto possa determinare un pregiudizio all'altra parte.

Solo decorso il periodo del preavviso di licenziamento il rapporto di lavoro si considera effettivamente concluso.

La ratio del preavviso di licenziamento è di permettere al lavoratore di cercare un nuovo impiego, ovvero all’azienda di sopperire alla mancanza del lavoratore che propone le proprie dimissioni.

Qualora il recedente non comunichi nei termini il preavviso di licenziamento è obbligato a riconoscere alla controparte una somma di natura risarcitoria, c.d. indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento disciplinata dal CCNL applicato, equivalente all’importo che sarebbe spettato al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa svolta durante il periodo del preavviso di licenziamento.

La durata del periodo del preavviso di licenziamento è fissata dai singoli CCNL. Invero, il contratto individuale può prevedere solo termini più lunghi per il preavviso di licenziamento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi.

Il preavviso di licenziamento decorre dal momento in cui è conosciuto dall'altra parte e i giorni da computare nel periodo stesso fino ad arrivare al termine finale sono quelli di calendario e non quelli lavorativi, tranne nel caso sia previsto diversamente dai CCNL o dai contratti individuali.

La decorrenza del periodo del preavviso di licenziamento è interrotta qualora si verifichi il richiamo alle armi, la malattia, le feria e maternità ed infortunio.

L'obbligo del preavviso di licenziamento non sussiste in caso di:

- risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa;

- recesso durante o al termine del periodo di prova;

- risoluzione consensuale;

- risoluzione contratto a tempo determinato;

- durante i periodi di sospensione dal rapporto per intervento della Cig.

 

Preavviso di licenziamento a cura del Centro Studi


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02/11/2011