Impugnazione licenziamento


Impugnazione licenziamento

Il licenziamento rappresenta l’atto unilaterale mediante il quale il datore di lavoro decide di risolvere il rapporto di lavoro in essere.

Il lavoratore può procedere all’ impugnazione del licenziamento qualora ritenga lo stesso illegittimo, ovvero può procedere a:

- impugnazione licenziamento pe mancanza di giusta causa e giustificato motivo (in tal caso il licenziamento è annullabile);

- impugnazione licenziamento per intimazione senza il rispetto della procedura e della forma prescritte dalla legge (in tal caso il licenziamento è inefficace);

- impugnazione licenziamento per intimazione per ragioni discriminatorie (in tal caso il licenziamento è nullo).

L’ impugnazione del licenziamento deve essere proposta con qualsiasi atto scritto, giudiziale o stragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

L’ impugnazione del licenziamento è, in generale, proposta dal lavoratore. Essa può essere proposta:

- dall’associazione sindacale cui aderisce il lavoratore;

- da un rappresentante del lavoratore;

- da un terzo, come ad esempio un legale.

L’ impugnazione del licenziamento deve essere presentata entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, se avvenuta posteriormente.

Ai fini dell’efficacia dell’ impugnazione del licenziamento occorre che la stessa sia seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso giudiziale o dalla comunicazione alla controparte dell’eventuale richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato; se la conciliazione viene rifiutata o non porta ad un accordo, il lavoratore ha poi 60 giorni di tempo per presentare ricorso.

La decadenza dell’ impugnazione del licenziamento non può essere rilevata d’ufficio ma deve essere rilevata dal datore di lavoro con la memoria di costituzione.

Impugnazione licenziamento a cura del Centro Studi


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09/11/2011