Colf e badanti


Colf e badanti

Colf e badanti rientrano nella categoria dei “lavoratori domestici", i quali prestano la propria opera per il soddisfacimento delle necessità e per il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro.

In generale per “colf” si intende quei collaboratori familiari, generici o in possesso di una specifica qualifica, che si occupano principalmente della gestione e della cura della casa; per “badanti” si intende i lavoratori domestici addetti all’assistenza e/o alla compagnia di persone, generalmente anziani e bambini, autosufficienti o non autosufficienti.

L’assunzione di colf e badanti, come previsto per la generalità dei lavoratori domestici, deve essere comunicata all’Inps, entro le 24 ore del giorno precedente a quello di istaurazione del rapporto di lavoro, mediante la compilazione del modello COLD-ASS che ha efficacia anche nei confronti de Servizi competenti del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e della Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo).

L’obbligo di comunicazione a colf e badanti esiste anche in caso di proroga, di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato e di cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi la comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data dell’evento.
Devono inoltre essere comunicate tutte le variazioni degli elementi del rapporto di lavoro con colf e badanti, come ad esempio: variazione della retribuzione, dell’orario di lavoro, cambiamento della sede di lavoro (dell’abitazione del datore di lavoro).

Il contratto di lavoro di colf e badanti deve essere stipulato per iscritto e deve contenere:
• la data di inizio del rapporto di lavoro;
• l’eventuale data di cessazione se il contratto è a termine;
• l’eventuale durata del periodo di prova;
• il livello di inquadramento e le mansioni svolte;
• la retribuzione;
• la convivenza o meno con il datore di lavoro;
• le eventuali condizioni del vitto e dell’alloggio;
• gli orari della prestazione di lavoro;
• l’eventuale giorno del riposo settimanale e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva;
• il periodo concordato per il godimento delle ferie annuali;
• l’eventuale obbligo di seguire la famiglia in caso di temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari.

Il rapporto di lavoro di colf e badanti può risolversi per licenziamento, per dimissioni del lavoratore (in questi casi viene stabilito dal C.c.n.l di categoria un periodo di preavviso che varia in funzione dell’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro e all’orario settimanale prestato), per decesso del datore di lavoro o del lavoratore e per licenziamento per giusta causa (senza preavviso).

Colf e badanti a cura del Centro Studi


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03/11/2011