Cassa Integrazione Ordinaria


Cassa Integrazione Ordinaria

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è prevista per i casi di interruzione o contrazione dell’attività aziendale involontari e di breve durata, in vista di una prossima e sicura ripresa dell’attività produttiva ed occupazionale.

Le situazioni di crisi possono riguardare:
- Difficoltà temporanee di mercato;
- Eventi transitori oggettivamente non imputabili all’impresa.

La Cassa Integrazione Ordinaria è corrisposta per un periodo massimo di 3 mesi consecutivi, con possibilità di proroghe trimestrali successive, fino ad un massimo di 12 mesi complessivi. Per la stessa unità produttiva, se è stato raggiunto il limite massimo, non possono essere richiesti ulteriori interventi della Cassa Integrazione Ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno dalla ripresa dell’attività produttiva.
In caso di interventi non consecutivi, la durata della Cassa Integrazione Ordinaria non può eccedere i 12 mesi nell’arco di un biennio.

Possono accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria soltanto le imprese industriali; i lavoratori che possono beneficiare della Cassa Integrazione Ordinaria sono: gli operai, gli impiegati, i quadri, i soci e i non soci lavoratori di cooperative di produzione, gli apprendisti passati in qualifica con trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sono invece esclusi dalla Cassa Integrazione Ordinaria: i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che si rifiutano di partecipare a corsi di qualificazione o riqualificazione professionale (condizione essenziale per avere il diritto a percepire l’integrazione salariale), i lavoratori somministrati (in quanto le agenzie di somministrazione non rientrano tra le aziende destinatarie della CIG).

La misura del "trattamento economico" di integrazione corrisposto dall’Inps, è pari all’80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Il trattamento economico viene, generalemente, anticipato, per conto dell’Inps, dal datore di lavoro e il rimborso viene normalmente effettuato tramite "conguaglio" con i contributi dovuti mensilmente all’Inps.

La richiesta di Cassa Integrazione Ordinaria deve essere inviata all'INPS entro 25 giorni dall’ultimo giorno del periodo di paga in corso, in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell'attività lavorativa. Dal 1° gennaio 2012 le domande di autorizzazione per Cassa Integrazione Ordinaria potranno essere inviate esclusivamente in via telematica.

Nella domanda devono essere indicate le cause della sospensione o della riduzione di orario, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, le ore di effettivo lavoro e la previsione riguardo la data di ripresa dell'attività produttiva; l’imprenditore deve, inoltre, fornire gli elementi oggettivi idonei a dimostrare la capacità dell'impresa di continuare la sua attività al termine del periodo di Cassa Integrazione Ordinaria.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) a cura del Centro Studi


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02/11/2011