Assegni al nucleo familiare (ANF)


L’assegno al nucleo familiare (ANF) consiste nell’erogazione economica corrisposta dall’Inps ai lavoratori dipendenti (con l’esclusione di quei lavoratori specificatamente indicati), ai pensionati da lavoro dipendente e ai soci lavoratori di società cooperative che ne fanno richiesta.

L’assegno al nucleo familiare (ANF) viene erogato normalmente dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro si può rivalere delle somme anticipate in sede di conguaglio con i contributi dovuti.

L’assegno viene, invece, erogato direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia un lavoratore domestico, un operaio agricolo dipendente a tempo determinato, un lavoratore di ditte cessate o fallite, un lavoratore iscritto alla gestione separata.

L’importo dell' assegno al nucleo familiare (ANF) varia in base alla composizione del nucleo familiare e al livello di reddito riferibile al nucleo stesso. Annualmente l’Inps pubblica le tabelle di riferimento che consentono di individuare per ciascun livello di reddito ed in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, l’importo dell’assegno da erogare.

Rientrano nel  "nucleo familiare":

- il richiede dell'assegno;
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli di età inferiore ai 18;
- i figli maggiorenni, i fratelli, le sorelle ed i nipoti inabili al lavoro per infermità o difetto fisico o mentale
- i figli studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, che fanno parte di nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni (c.d. “"nuclei familiari numerosi").

I redditi del nucleo familiare, che da diritto all’erogazione dell’assegno al nucleo familiare (ANF), è costituito dalla somma dei redditi percepiti dal richiedente e dalle persone che compongono il nucleo familiare.

Il reddito familiare è costituito dall’ammontare complessivo dei redditi assoggettabili all'Irpef e i redditi di qualsiasi natura compresi quelli, se superiori a 1.032,92€, esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, percepiti nell’anno precedente il 1° luglio di ciascun anno. La domanda di assegno al il nucleo familiare, infatti, decorre di regola dal 1 luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26  assegni al nucleo familiare (ANF) per ogni mese.

Se nel corso del periodo di paga mensile, non viene raggiunto il limite minimo di lavoro previsto (mensile e settimanale), al lavoratore competono tanti assegni giornalieri quanti sono i giorno di effettivo lavoro (in caso di settimana corta deve essere considerato anche il sabato), qualunque sia il numero delle ore lavorate nella singola giornata.

Ai lavoratori a tempo parziale, che prestano almeno 24 ore di lavoro nella settimana, spettano 6 assegni giornalieri; se non viene raggiuto il limite minimo delle 24 ore, spettano tanti "assegni giornalieri" quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque siano le ore lavorate nella giornata (nell’ipotesi di settimana corta, in questo caso, il sabato non lavorato resta escluso).

Assegni al nucleo familiare a cura del Centro Studi



01/11/2011