Apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come definito dal D.Lgs. n.167/2011, finalizzato a favorire la formazione, l' occupazione dei giovani e la riqualificazione professionale delle persone che hanno perso il posto di lavoro.
Sono previste le seguenti tipologie di apprendistato:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: è indirizzato ai soggetti di età compresa tra i 15 anni e i 25 anni per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- apprendistato di alta formazione e ricerca: è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, per il conseguimento di un titolo di studio universitario e post universitario e per la formazione di giovani ricercatori;
- apprendistato per l’occupazione di lavoratori in mobilità: è rivolto a favorire la loro qualificazione o riqualificazione professionale; per questa tipologia contrattuale non trova applicazione la disposizione prevista per il "contratto di apprendistato formativo" che permette il recesso al termine del periodo di formazione.
Il nuovo T.U rimanda ai contratti collettivi la definizione della disciplina del contratto di apprendistato; devono comunque essere rispettati i seguenti principi:
• forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale;
• divieto di retribuzione a cottimo;
• possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti alle stesse mansioni o funzioni o, in alternativa, la possibilità di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
• presenza di un tutore aziendale;
• possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite i Fondi paritetici interprofessionali;
• possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto superiore ai 30 giorni;
• divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o di un giustificato motivo;
• possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso al termine del periodo di formazione.
Al termine del "periodo di formazione", se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato viene garantita una tutela previdenziale ed assistenziali, in caso di malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato, è prevista un’aliquota contributiva agevolata pari al 10%; le imprese con meno di 9 dipendenti possono usufruire di un’ulteriore agevolazione: per il primo anno è prevista un’aliquota pari al 1,5%, per il secondo anno un’aliquota pari a 3%, per i successivi periodi è applicata l’aliquota contributiva del 10%.
La contribuzione a carico dell’apprendista è stabilita nella misura del 5,84%.
Apprendistato a cura del Centro Studi
01/11/2011