Provvigioni - quando è prevista la riduzione della ritenuta


La legge n. 53/1983 ha introdotto, su tutte le provvigioni comunque denominate, una ritenuta di acconto (originariamente pari al 10%, attualmente pari al 23%), interessante tutte le figure dell'intermediazione, in particolare agenti e rappresentanti di commercio.

Una riduzione della ritenuta, mediante una minore base di calcolo (base del 20%, anziché dell'ordinario 50%), è stato invece previsto per coloro che si avvalgono con carattere «continuativo» di «collaboratori».

L'attività di coloro che percepiscono delle provvigioni si considera esercitata in via continuativa qualora la stessa dia luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, ovvero nel minore periodo nel quale si è svolta. Non riveste invece particolare importanza il fatto che tali soggetti siano o meno sempre gli stessi.

Il riconoscimento della riduzione è stato subordinato ad una «dichiarazione» che l'interessato deve produrre alla propria mandante per raccomandata AR.

La dichiarazione, non essendo previste particolari forme o modalità, può essere predisposta in carta semplice tenendo però in considerazione che:

1. deve contenere i vari dati identificativi dell'agente e rappresentante o degli intermediari in genere;
2. deve contenere l'attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti e/o di terzi.
3. deve essere debitamente sottoscritta;
4. deve essere trasmessa solamente a mezzo raccomandata RR.

Le esclusioni da tale beneficio sono marginali (agenzie viaggi e turismo, secondo casistica agenti di assicurazione e di banche, ecc.).

Se le condizioni al diritto si verificano ad anno inoltrato, il termine per la dichiarazione è stabilito non oltre 15 giorni dal loro verificarsi. Anche il venir meno del diritto deve essere comunicato nel termine di 15 giorni dal suo verificarsi.

Per eventuali prestazioni occasionali, la dichiarazione deve essere presentata nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre il termine entro cui si prevede la prestazione.

Nel caso di collaborazione di soli terzi, il requisito della continuità sussiste se l'intermediario ha sostenuto, nel periodo di imposta precedente, costi per prestazioni di terzi in misura superiore al 30% dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo. Rientrano tra i terzi coloro che svolgono attività autonome quali sub-agenti, procacciatori di affari, mediatori, produttori, ecc. oltre a collaboratori familiari, nonché associati che prestano lavoro.

Per dipendenti vanno invece intesi i lavoratori secondo le norme giuslavoristiche.



15/02/2012