Permessi per cure termali e per motivi di studio


I permessi per cure termali e quelli per motivi di studio sono due temi di attualità pratica che gli operatori possono trovarsi a dover gestire:

PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO

Tutti i lavoratori subordinati hanno diritto ad usufruire di appositi permessi retribuiti per motivi di studio presso istituti riconosciuti dallo Stato: tali permessi per poter essere retribuiti devono coincidere con il normale orario di lavoro.

La contrattazione collettiva, a riguardo, prevede in linea di massima un periodo di 150 ore lavorative da usufruire come permessi per motivi di studio in un periodo di tre anni al fine di poter aiutare lo studente lavoratore a proseguire il proprio percorso di studio.

Oltre a tali permessi lo studente lavoratore ha diritto ad usufruire di un giorno di permesso per motivi di studio per lo svolgimento di esami universitari.

Nel caso in cui il lavoratore abbia un’anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 5 anni, può richiedere una sospensione dal rapporto di lavoro non retribuita fino ad un massimo di 11 mesi per terminare la scuola dell’obbligo o comunque per conseguire un titolo di studio.

Per poter beneficiare dei permessi per motivi di studio, il lavoratore deve presentare apposita richiesta al datore di lavoro e unitamente deve fornire certificazione che attesti la frequenza del corso o il sostenimento dell’esame universitario. In mancanza di tale documentazione si perde il diritto alla retribuzione, che tra l’altro è a totale carico del datore di lavoro.

PERMESSI PER CURE TERMALI

I permessi per cure termali sono solitamente usufruiti dai lavoratori durante il periodo di ferie fatta eccezione per casi particolari in cui, a seguito di apposita richiesta rilasciata da un medico specialista dell’ASL, viene richiesta la fruizione di tali permessi durante altri periodi in quanto risultano necessari  per le condizioni di salute del soggetto.

Rientrano nel novero delle cure termali le terapie per il trattamento di determinate patologie effettuate mediante:

  • bagni in acque termali,
  • fanghi,
  • inalazioni di vapori,
  • sabbiature

Nel caso di richiesta dei permessi per cure termali durante il periodo feriale il lavoratore deve presentare al datore di lavoro il certificato medico di base o dal medico specialista con la prescrizione delle cure da farsi presso gli stabilimenti autorizzati dalla regione all’erogazione di tali servizi.

Per quanto riguarda le spese, le cure termali sono a carico del servizio sanitario nazionale, mentre le spese di soggiorno sono a carico dell’INPS: a questo scopo, infatti, il lavoratore è tenuto a presentare apposita domanda all’INPS in via telematica con il relativo certificato medico nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 ottobre dell’anno di fruizione dei permessi.

L’INPS concede le cure termali ai lavoratori che possiedono almeno 5 anni di anzianità assicurativa e almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda: i lavoratori non devono aver usufruito nello stesso anno di altre prestazioni termali. L’INPS prevede un limite alla fruizione di tali permessi: prevede infatti un periodo annuale massimo di 12 giorni  e per un periodo massimo di 5 cicli di cure nell’intera vita assicurativa del soggetto.

In situazioni particolari i permessi per cure termali possono essere fruiti al di fuori dal periodo feriale. In tali casi il lavoratore deve presentare apposita richiesta redatta da un medico specialista dell’ASL.

Il periodo viene considerato come evento di malattia e prevede la durata di 15 giorni con i primi 3 indennizzati come carenza. Il periodo di cure termali deve essere fruito dal lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta medica e tra la concessione del periodo per cure termali e il godimento di un periodo di ferie deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.



13/10/2011