Pagamento dei premi e accessori INAIL: modifica del tasso di interesse di rateazione e/o dilazione e della misura delle sanzioni civili


Con la circolare n. 8 del 16 marzo 2016, l’INAIL ha comunicato la modifica del tasso di interesse di rateazione e/o dilazione e della misura delle sanzioni civili con riferimento al pagamento dei premi e accessori.

In particolare, la Banca centrale europea ha fissato allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), a decorrere dal 16 marzo 2016.

Per effetto di tale decisione di politica monetaria, il tasso di interesse per le rateazioni di cui alla legge n. 389/19893 e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono variati come segue:
• 6,00% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
• 5,50% per la misura delle sanzioni civili.

L’INAIL rileva come il tasso del 6,00% si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 16 marzo 2016, mentre nulla varia per le rateazioni in corso, a cui si applica il tasso già comunicato con il piano di rateazione stesso.

Per le sanzioni civili di cui all’art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000, a decorrere dal 16 marzo 2016 si applica il tasso del 5,50% in ragione d’anno, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Si ricorda che il tasso suddetto si applica nelle seguenti ipotesi:
• in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
• in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
• nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con delibera n. 110del 17 gennaio 2002, ha previsto che:
• in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari all’ex T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento);
• in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari all’ex T.U.R. aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera, l’Istituto ha altresì stabilito che “se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti”.

Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore, a decorrere dal 16 marzo 2016, ai fini della riduzione della sanzione civile nel caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 0,2% (interesse legale), mentre in caso di evasione si applica il tasso pari al 2,2% (interesse legale aumentato di 2 punti).


17/03/2016