Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti: requisiti


La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui requisiti necessari a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

Lo fa con la sentenza n. 3835 del 26 febbraio 2016, con la quale ribadisce che nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.

Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna ha annullato una cartella esattoriale con la quale era stato richiesto ad un socio accomandatario di una s.a.s., il pagamento dei contributi non versati alla gestione commercianti.

Nella pronuncia, la corte territoriale premetteva che la cumulabilità della iscrizione alla gestione commercianti con quella alla gestione separata presuppone la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione medesima dalla disciplina generale e, quindi, è necessario che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Nel caso di specie, le prove assunte in giudizio avevano consentito di escludere il diretto coinvolgimento del socio nella attività aziendale e, comunque, la prova del carattere abituale e prevalente dell’attività svolta doveva essere provato dall’Istituto.

Nel proporre ricorso l’INPS, rilevava, sostanzialmente, la necessaria sussistenza in capo al socio accomandatario dei requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione alla gestione commercianti, in quanto soggetto illimitatamente responsabile e unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società.

Ma la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’INPS. Infatti, la normativa vigente (cfr. art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l’art. 29 L. n. 160/1975, e dell’art. 3 L. n. 45/1986), prevede che, per le iscrizioni alla gestione commercianti, diversi requisiti.

In particolare, chiariscono gli ermellini, perché sorga l’obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito della responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.

In altre parole non può sostenersi che l’iscrizione discenda automaticamente dalla qualità di accomandatario, poiché, “vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell’attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società”.

L’INPS, pertanto, non poteva far leva solo sulla qualità di accomandatario e sulla percezione di utili di impresa, per procedere alla iscrizione.


08/03/2016