Lavoro somministrato
Il Sole 24 Ore 26 febbraio 2012
Le norme approvate dal Governo prevedono che nella somministrazione a tempo determinato il contratto commerciale ha un termine predefinito di durata, che può essere prorogato fino a un massimo di sei volte per 36 mesi. Il rapporto di lavoro tra Agenzia e lavoratore segue le regole ordinarie, salvo specifici adattamenti. E’ possibili ricorrere a tale forma di lavoro nelle seguenti situazioni:
- in presenza di esigenze tecniche organizzative produttive o sostitutive;
- per l'utilizzo di lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali;
- per l'utilizzo di soggetti svantaggiati in base al regolamento del regolamento Ce 800/2008;
- nelle altre ipotesi previste dai contratti collettivi di qualsiasi livello.
Per la somministrazione a tempo indeterminato il contratto commerciale non ha un termine finale e può essere risolto, con preavviso, in qualsiasi momento. Anche in questa fattispecie contrattuale il rapporto di lavoro tra Agenzia e lavoratore segue le regole ordinarie, salvo alcuni adattamenti. Queste le condizioni di utilizzo:
- nei settori predefiniti dall’art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003 (trasporti, logistica, funzione commerciale, gestione call center, risorse umane, servizi socio assistenziali, ecc.);
- negli ulteriori casi individuati dai contratti collettivi di qualsiasi livello.
- in presenza di esigenze tecniche organizzative produttive o sostitutive;
- per l'utilizzo di lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali;
- per l'utilizzo di soggetti svantaggiati in base al regolamento del regolamento Ce 800/2008;
- nelle altre ipotesi previste dai contratti collettivi di qualsiasi livello.
Per la somministrazione a tempo indeterminato il contratto commerciale non ha un termine finale e può essere risolto, con preavviso, in qualsiasi momento. Anche in questa fattispecie contrattuale il rapporto di lavoro tra Agenzia e lavoratore segue le regole ordinarie, salvo alcuni adattamenti. Queste le condizioni di utilizzo:
- nei settori predefiniti dall’art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003 (trasporti, logistica, funzione commerciale, gestione call center, risorse umane, servizi socio assistenziali, ecc.);
- negli ulteriori casi individuati dai contratti collettivi di qualsiasi livello.
27/02/2012
