Durc e novità introdotte dalla L. n. 183/2011
L’INAIL è intervenuto, con la nota n. 573, del 26/01/2012, in merito alle novità introdotte dalla L. n. 183/2011 in materia di DURC.
La legge suindicata, infatti, introduce nel D.P.R. n. 445/2000 l’art 44 bis ai sensi del quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d’ufficio ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.
Già il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha tenuto a precisare che il nuovo articolo si limita soltanto a stabilire le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza apportare alcuna modifica al regime attuale in base al quale il DURC può essere rilasciato solo a seguito di valutazioni effettuate dall’Istituto previdenziale o assicuratore ovvero dalle Casse edili. Posizione questa confermata anche dall’Istituto.
Ne deriva che, come accaduto fin’ora, il DURC non può essere sostituito da un’autocertificazione, dal momento che il DURC non è una “mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione” ma è un’attestazione rilasciata a seguito di valutazioni tecniche di natura contabile da specifici organismi tecnici circa la correttezza previdenziale dell’azienda.
Tuttavia, si conferma che le uniche imprese che possono presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente individuate dal Legislatore (per contratti di fornitura e servizi fino a 20.000€ stipulati con la PP. AA. E con le società in house), per le quali, nei casi di richiesta DURC per appalto-subappalto-affidamento di contatti pubblici di lavori, forniture e servizi; contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto; agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni, dal 13/02/2012 la richiesta DURC può essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Le imprese interessate possono verificare la richiesta di DURC da parte della stazione appaltante attraverso la funzioni di consultazione disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it .
Resta in vigore l’obbligo d’acquisizione d’ufficio del DURC, invece, da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti
L’INAIL, inoltre, ricorda che l’Amministrazione che riceve il DURC può, in qualsiasi momento, verificarne l’autenticità attraverso il contrassegno posto in calce al documento generato elettronicamente (cd. glifo) che permette di appurare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC.
Il DURC a cura del centro Studi
13/02/2012
