Diritto di assemblea: è comportamento antisindacale la messa a disposizione dei locali con soli due giorni di preavviso


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3837 del 26 febbraio 2016, ha stabilito che costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che comunichi il luogo messo a disposizione per l’assemblea sindacale con un preavviso così ristretto da non consentire all’associazione di convocare per tempo i lavoratori.

La pronuncia trae origine da un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori proposto da un’organizzazione sindacale che chiedeva che fosse dichiarata l’antisindacalità della condotta tenuta da Poste Italiane S.p.A. nell’avere, quest’ultima, messo a disposizione delle assemblee sindacali dei locali inidonei, in ragione della loro distanza dal posto di lavoro.

In sede di appello, i giudici riconoscevano solo parzialmente il carattere antisindacale di Poste Italiane, e cioè limitatamente alla sola comunicazione del luogo dell’assemblea avvenuta con due giorni di preavviso.

In particolare, la Corte d’Appello osservava che, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 300/70, l’azienda è tenuta a consentire lo svolgimento di assemblee fuori dell’orario di lavoro o durante l’orario nei limiti di dieci ore annue, alle condizioni indicate dalla norma.

A tal fine l’azienda, sebbene non tenuta a fornire per lo svolgimento dell’assemblea locali diversi da quelli in cui si svolge l’attività aziendale, tuttavia, nella specie aveva deciso di fornire una sede esterna, in ragione dell’elevato numero di lavoratori interessati all’assemblea.

Tuttavia la Corte di appello, riteneva censurabile lo scarsissimo preavviso dato all’organizzazione sindacale, di soli due giorni (e peraltro coincidenti con il fine settimana): ciò, tenuto conto dell’onere dell’associazione sindacale di pubblicizzare l’assemblea tra i lavoratori, non aveva permesso alla stessa di avvisare i lavoratori interessati.

La Corte di Cassazione, accogliendo la pronuncia di appello, ha respinto il ricorso presentato da Poste Italiane. Infatti, secondo gli Ermellini la condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) può sussistere anche in presenza di comportamenti non tipizzati che, pur essendo leciti in astratto, sono oggettivamente e concretamente idonei a minare la libertà sindacale.

A parere della Cassazione, nel caso di specie la Corte d’Appello aveva ben evidenziato come i tempi ristretti con i quali Poste Italiane S.p.A. aveva comunicato la sede esterna per lo svolgimento dell’assemblea avevano costituito motivo di oggettivo impedimento per l’associazione la quale non era stata messa in grado di pubblicizzare l’assemblea tra i lavoratori e, quindi, era stata limitata nell’esercizio delle proprie prerogative.


04/03/2016