Cessione del ramo d'azienda: responsabilità solidale tra cedente e cessionario per le condotte illegittime ai danni del lavoratore


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4423 del 7 marzo scorso, si è pronunciata sul tema del trasferimento del ramo d'azienda, chiarendo che spetta all'impresa cedente l'onere di provare l'avvenuto trasferimento in capo all'azienda cessionaria, se vuole evitare ogni responsabilità in solido con quest'ultima verso i dipendenti, per le condotte illegittime nei loro confronti.

La vicenda trae origine dal licenziamento – intimato verbalmente - di un lavoratore impiegato presso un'azienda ceduta in affitto dagli originari proprietari ad altra società.

Il lavoratore, impugnato il licenziamento, chiamava in causa sia i proprietari dell'azienda sia la società affittuaria, chiedendo il ripristino del rapporto lavorativo e la condanna in solido di entrambi al pagamento delle retribuzioni fino alla riammissione in servizio.

La Corte di appello, riformando la pronuncia di primo grado, accoglieva il gravame proposto dal lavoratore condannando, però, soltanto la società datrice affittuaria dell'azienda al ripristino del rapporto, con corresponsione delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla riassunzione, oltre le differenze retributive.

Per la Corte d'Appello, dunque, non vi era responsabilità da parte dei proprietari dell'azienda ceduta in affitto alla società affittuaria; e ciò perché il lavoratore non aveva provato di essere ancora in forza alla società affittuaria, al momento della cessazione del rapporto di affitto.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che non spetta affatto al lavoratore licenziato verbalmente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro con l'affittuaria all'atto della cessazione dell'affitto dell'azienda.

Infatti, secondo i giudici, "l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti integranti un trasferimento di ramo d'azienda incombe sul datore di lavoro cedente che intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., trattandosi di eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto".

La Corte ha altresì ricordato che la disciplina dei trasferimenti d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. "trova applicazione tutte le volte in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, esplicando la propria efficacia, dunque, sia nell'ipotesi di restituzione dell'azienda da parte del cessionario all'originario cedente per cessazione del rapporto di affitto, sia in caso di nuova azienda costituita dal conduttore di bene immobile con pertinenze, dal momento che, in ogni ipotesi di ritrasferimento, ex art. 2112, comma 2, c.c., il concedente è corresponsabile per tutti i debiti dell'affittuario verso i dipendenti correlati al rapporto di lavoro, ivi compreso quello attinente al regolare versamento dei contributi o al risarcimento del danno conseguente all'omessa o irregolare contribuzione".

La Corte di Cassazione ha, così, riconosciuto la responsabilità solidale anche dell'azienda cedente in relazione all'illegittimo licenziamento subito dal dipendente.


14/03/2016