Nuovo regime fiscale semplificato e agevolato


Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile l'art. 10 del D.L. n. 201/2011 (cd. decreto “Salva Italia”) ha introdotto un nuovo regime fiscale semplificato e agevolato, di tipo opzionale, per determinate tipologie di contribuenti che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 e comporterà, per i contribuenti che vi aderiranno, notevoli semplificazioni degli adempimenti amministrativi nonché il beneficio dell'assistenza diretta da parte dell'Agenzia delle entrate.

BENEFICIARI E CONDIZIONI

Il nuovo regime semplificato è rivolto unicamente ai contribuenti che svolgono attività:

1. artistica
2. professionale (tra cui anche professionisti non iscritti in Albi),
3. attività d'impresa in forma individuale o in forma associativa (anche in forma di impresa coniugale o familiare)

I soggetti di cui sopra potranno fruire del nuovo regime semplificato solamente se provvedono:

1. all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura (quindi, si dovranno comunicare anche gli acquisti e le cessioni non soggette ad IVA e per le quali non vi è obbligo di emissione di fattura);
2. all'apertura di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata
3. ad optare per la sua applicazione direttamente all'interno della dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione dello stesso (quindi, per il 2013 i contribuenti che vorranno optare ne daranno comunicazione all'interno dell'UNICO 2012;).

AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

Le agevolazioni previste per i contribuenti che opteranno per tale nuovo regime semplificato consistono nella:

1. semplificazione degli adempimenti amministrativi;
2. assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
3. accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
4. per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
5. riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento stabiliti dall'art. 43, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973.

Le agevolazioni di cui sopra, con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta, verranno disciplinate nello specifico con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e potranno consistere nella:

1. predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
2. predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
3. soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
4. anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

Il D.L. in esame prevede, oltre alle agevolazioni sopra riportate, ulteriori semplificazioni nei casi in cui i contribuenti che opteranno per il nuovo regime semplificato, non siano in regime di contabilità ordinaria. Per tali soggetti, oltre alle agevolazioni sopra esposte vi saranno anche le seguenti:

1. determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
2. esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili.;
3. esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

APPARATO SANZIONATORIO

Nei casi in cui il contribuente che opti per il nuovo regime semplificato ometta le condizioni previste D.L. n. 201/2011 (invio telematico nonché istituzione di un c/c dedicato), ovvero nei casi in cui vengano violate le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 231/2007 (obbligo di effettuare i pagamenti per importi superiori a 1.000 euro con strumenti tracciabili), tale soggetto perderà il diritto di poter beneficiare del nuovo regime e allo stesso sarà applicata la sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 4.000.

Nei casi in cui il soggetto adempia all'invio telematico dei corrispettivi all'Amministrazione finanziaria entro e non oltre 90 gg. dalla scadenza originaria, lo stesso non uscirà dal nuovo regime ma sarà soggetto alla sanzione amministrativa tra euro 1500 ed euro 4000.

In tali ipotesi tornerà applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (se effettuato entro 30 gg. con la riduzione di 1/10 del minimo ovvero se oltre 30 gg. ma entro i 90 gg. con la riduzione ad un 1/8 del minimo).



20/02/2012